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Aspetti Legali

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SEMI DI CANNABIS
Attenzione: I semi di cannabis sono esclusi dalla nozione legale di Cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente (L. 412 del 1974, art. 1, comma 1, lett. B; Convenzione unica sugli stupefacenti di New York del 1961 e tabella II del decreto ministeriale 27/7/1992). In Italia la coltivazione di Cannabis è vietata (artt. 28 e 73 del DPR 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione (art. 17 DPR 309/90). Pertanto talii semi potranno essere utilizzati esclusivamente per fini collezionistici e per la preservazione genetica. Questi semi sono commercializzati con la riserva che essi non siano usati da terze parti in conflitto con la legge. La Boomalek snc si solleva da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso improprio dei prodotti da essi forniti. Tutte le informazioni contenute in queste pagine, sugli opuscoli, sulle confezioni e sul materiale promozionale ha scopo puramente informativo e non intende in alcun modo condonare, promuovere o incitare l’uso di sostanze illegali o controllate. Le indicazioni contenute alle voci “Raccolto”, “Fioritura”, “Principio attivo”, “Caratteristiche” e “Produzione” sono intese esclusivamente a scopo informativo e per i paesi dove la germinazione dei semi e la coltivazione delle piante di Cannabis è permessa. Le indicazioni “Produzione” e “Raccolto”, inoltre, sono intese come prodotto massimo nelle migliori condizioni.ULTERIORI CHIARIMENTI
La definizione di “cannabis” che a noi ed alla legge interessa non è quella naturale, dove per cannabis si intende una pianta con caratteristiche ben definite ed ogni sua parte (radici, tronco, fogliame, fiori, semi, rami, ecc) ma quella, per l’appunto, legale. La nozione “legale” di cannabis venne enunciata la prima volta nellaConvenzione Unica sugli Stupefacenti (art.1, comma 1, lett. b), redatta a New York nel ’61 e ratificata dall’Italia con la legge 412 del 1974 : “il termine Cannabis indica le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione”.
La legge in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope è il Decreto del Presidente della Repubblica n° 309 del 1990, conosciuta come “legge Jervolino – Vassalli” per i nomi dei due parlamentari proponenti. All’articolo 13, secondo comma, circa le modalità di formulazione delle tabelle delle sostanze proibite, si legge : “Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali[..]”.
Quindi la cannabis è sì considerata sostanza proibita ma solo per le parti indicate dalla Convenzione unica del ’61. I semi sono fuori da tale definizione. Nell’articolo 14 della stessa legge si sancisce fuori da ogni dubbio che “nella tabella II devono essere indicate : 1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I” (tetraidrocannabinoli e i loro analoghi).
Il decreto con cui sono state emanate le famigerate tabelle è stato promulgato il 27 luglio 1992 e, alla tabella II elenca la “Cannabis indica nelle forme di : a) foglie ed infiorescenze; b) olio ; c) resina.Nel complesso si deduce che i semi siano fuori della nozione legale di cannabis anche perché totalmente privi di THC.
Assistenza legale: avv. Ferdinando Piccinini de iltuocanapaio.com
